S. COMUNIONE AI DIVORZIATI O AI CONVIVENTI?

 

   

 I divorziati risposati o i conviventi e l’accesso ai Santi Sacramenti:

nota sintetica dottrinale-pastorale

(Sua Ecc. Mons. Raffaello  Martinelli,   Vescovo di Frascati)

 


    1)     La Fede cattolica afferma che per accedere alla Santa Comunione occorre essere in grazia di Dio, cioè avere la consapevolezza di non essere in peccato mortale. Ora per fare un peccato mortale ci vogliono tre condizioni concomitanti:

       materia grave;

       piena avvertenza

       e deliberato consenso.

2)     Nel caso dei divorziati risposati o dei conviventi:

        la materia (l’azione oggettiva) era e resta grave;

       la piena avvertenza e il deliberato consenso dipendono, invece, da vari fattori/circostanze attenuanti o aggravanti (come del resto avviene anche nel caso degli altri peccati).

Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: «L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali» (n.1735).

       Pertanto la responsabilità soggettiva varia a secondo delle diverse situazioni personali.

3) La valutazione di tale responsabilità soggettiva va compiuta:

       non da soli (no al cosidetto: fai da te),

       ma insieme al proprio confessore/direttore spirituale (non «accondiscendente o accomodante»: cfr. Amoris Laetitia 298- 300),

il quale assicurerà un adeguato accompagnamento pastorale:

       al fine di avere un discernimento responsabile-dinamico-personale-pastorale- spirituale-attento-profondo-lungimirante-differenziato-accurato (cfr. Amoris Letitia) attraverso varie tappe-passaggi (cfr. mia scheda: S. Comunione ai divorziati risposati o ai conviventi? Si’, no, in certi casi e a certe condizioni…),

       così da arrivare a capire se la persona ha commesso peccato mortale o no.

4)      Dopo tale accompagnamento/discernimento, qualora si propendesse per l’eventuale accesso ai Sacramenti (Santa Confessione e Santa Comunione) da parte di divorziati risposati o di conviventi vivendo “more uxorio”, si affidi la decisione al Vescovo (cfr. Amoris laetitia n. 295-312) o a sacerdoti da lui prescelti.

 

 

NB: Per un approfondimento di questo argomento, si legga la scheda allegata.